Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex articolo·2403 del codice civile non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, https://mandatodiarrestointernazi05748.blog-ezine.com/28303093/avvocato-diritto-penale-fallimentare-penalistaavvocato-com-an-overview